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Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

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Stato 50 occorrenze

Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in: 1) istituti di custodia preventiva; 2) istituti per

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I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

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A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti

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Visite agli istituti

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Istituti penitenziari

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I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e

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Istituti di custodia preventiva

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Istituti per adulti

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Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti

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Istituti per l'esecuzione delle pene

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Istituti per infermi e minorati

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Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive

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Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

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La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è

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Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

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Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario

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Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.

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Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza

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Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

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Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

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Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in: 1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

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Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati.

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La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

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Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti

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I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

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istituti.

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Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

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Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.

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Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità

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Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma

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Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

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Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

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svolte nei singoli istituti.

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In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice

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Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

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Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente

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Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del

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Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione

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Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: colonie agricole; case di lavoro; case di cura e custodia

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I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e

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Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette

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Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari

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Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce

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ambientali e dei soggetti, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'esterno di essi.

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Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di

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Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della

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direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un

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Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di

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Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli Istituti, i

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I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni

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